...procedura concordato preventivo nel Centro benessere

Il concordato preventivo del centro benessere è una procedura concorsuale alternativa al fallimento, se e fino a quando il fallimento non sia stato dichiarato, l'imprenditore in crisi può proporre ai propri creditori un piano che preveda il loro soddisfacimento parziale e gli consenta di evitare il fallimento.
Il legislatore, con il Dl n.35 del 14 marzo 2005, ha novellato parzialmente il concordato preventivo definendolo strumento attraverso il quale la crisi di un attività commerciale può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione del Centro benessere. Tale impostazione sembra la stessa seguita dal legislatore in tema di insolvenza delle grandi imprese in crisi (D.L. n. 281/2004), che ha innovato la procedura concorsuale dell’amministrazione straordinaria.
La modifica ha riguardato gli art. 160, 161, 163, 177, 180, 181, aggiungendo infine l’art. 182-bis, in particolare ha riguardato le condizioni per l’ammissione alla procedura, la domanda e l’apertura del concordato, la fase della chiusura, e infine gli accordi stragiudiziali.
Il Dlgvo n. 169/2007 (decreto correttivo), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha completato le innovazioni apportate alla procedura di concordato preventivo, la vecchia normativa prevedeva che l’imprenditore dell’Istituto di bellezza per proporre domanda di concordato preventivo doveva essere “meritevole” (cioè onesto ma sfortunato), e in “stato di insolvenza”. La nuova normativa ha eliminato il primo requisito, mentre il secondo è stato sostituito con quello di “crisi”.
Nella procedura di concordato preventivo di un Centro benessere, vengono eliminati, le condizioni, corrette, la forma che la proposta di concordato doveva soddisfare, cioè:
A) il concordato con garanzia.
B) il concordato con cessione dei beni.
Le nuove condizioni (art.160 l.f.) si fondano su un piano che preveda:
1) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da queste partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
2) L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.
3) La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici.
4) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori del centro benessere muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente ma comunque in misura non inferiore a quella realizzabile (vedasi 2° comma art. 160).
La presentazione della domanda di concordato del Centro benessere è proposta con ricorso firmato dalla società di gestione in crisi al Tribunale in cui ha luogo la sede principale del centro. Nel caso di società di capitali, la proposta è sottoscritta dal rappresentante legale previo conferimento del relativo potere da parte dei soci (allegare il verbale, redatto dal notaio, dell’assemblea straordinaria che autorizza la presentazione del ricorso).
Il ricorso deve contenere:
- Un'aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del centro benessere.
- Uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori (con indirizzi), con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
- L’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.
- Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:
• Certificato della CCIAA attestante l’iscrizione al registro imprese del centro benessere.
• Delibera dell’assemblea straordinaria che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del ricorso.
• Situazione patrimoniale del centro benessere aggiornata.
• I libri sociali obbligatori:
- Libro giornale.
- Libro inventari.
- Libro soci.
- Libro verbali assemblee.
- Libro verbali consiglio d’amministrazione.
- Libro verbali collegio sindacale.
- Situazione analitico-estimativa delle attività.
- Elenco dei creditori sociali del centro benessere(con indirizzi).
- Eventuale piano di ristrutturazione o di attribuzione delle attività ad un assuntore.
- Una relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso.
Il ricorso della domanda di concordato del Centro benessere, e gli atti allegati, deve essere depositato in cancelleria personalmente dal debitore o dall’amministratore della società di gestione del Centro benessere, su carta semplice unitamente alla ricevuta del versamento del contributo unificato (depositando ricevuta del modello F 23 oppure lottomatica) pari ad € 70,00 ed una marca di € 8,00 (il contributo copre la fase processuale fino all’ammissione del concordato). Una copia verrà inviata dalla cancelleria al pubblico ministero.

Accordi di ristrutturazione debiti del Centro benessere
L’imprenditore proprietario del centro benessere in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all’art. 161, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, ai sensi dell’art. 182 bis. Cioè la possibilità per l’imprenditore di depositare, un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, cui va allegata una relazione redatta da un professionista (revisore contabile) sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, potremmo inquadrare la procedura prevista dall’art. 182 bis come “concordato su accordo di ristrutturazione dei debiti del centro benessere.
Tale procedura, rispetto a quella del concordato preventivo, ha il vantaggio che la fase istruttoria avvenga a cura dell’imprenditore del centro benessere in via extraprocessuale e, ottenuto il consenso dei creditori che rappresentano il 60% dei crediti deposita istanza per l’omologa dell’accordo. L’accordo viene depositato in cancelleria con la documentazione ex art. 161 e il contributo unificato pari a € 70,00 e una marca da € 8,00.
Dopo essere stato depositato in cancelleria, è inviato in copia autentica e a cura della cancelliere, alla locale Camera di Commercio al fine di dare pubblicità a terzi. Il cancelliere annoterà l’adempimento sul registro generale. L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione, in tal caso nessun’azione cautelare può essere intrapresa contro il patrimonio del centro benessere e se iniziate rimangono caducate.
Ritornando alla procedura di concordato preventivo, il commissario, preso atto della votazione e verificato che la maggioranza è stata raggiunta ex art. 177, deposita istanza al giudice delegato con in quale da atto del raggiungimento delle maggioranze e chiede che il Tribunale proceda al giudizio di omologa. In tal caso allega all’istanza il versamento del contributo unificato pari a € 70,00 e marca da € 8,00 per il procedimento in camera di consiglio da parte del Tribunale per il giudizio di omologa.
I creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione all’accordo entro trenta giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese. Il Tribunale, decise le opposizioni, decreta l’omologazione in Camera di Consiglio, questo a sua volta è reclamabile in Corte di Appello entro 15 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese, decise le opposizioni, il Tribunale fissa udienza in camera di consiglio per l’omologazione (che ricordiamo è adesso un procedimento di verifica meramente formale del raggiungimento delle maggioranze).
Quindi, si ritiene che, in questo caso, il contributo unificato (€ 70,00 e marca da € 8,00), versato al momento del deposito della proposta di concordato, copra tutta la fase del procedimento fino all’omologa, decorso il termine quindici giorni avverso il decreto di omologa per l’impugnazione alla Corte di Appello, il cancelliere provvederà a inviare copia autentica del decreto passato in giudicato al Registro delle imprese. L’accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro delle imprese. Nell’ipotesi in cui nella domanda non venga proposto l’accordo di cui all’art. 182 bis, Il Tribunale, fissa l’udienza e verificata la completezza e la regolarità della documentazione, ove accerti la mancanza dei presupposti, sentito il debitore, dichiara inammissibile la proposta con decreto e su eventuale richiesta del PM o del creditore procede per la dichiarazione di fallimento, altrimenti con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo.
Dopo la presentazione del ricorso il Centro benessere non deve effettuare alcun pagamento, intraprendere nuove azioni o sottoscrivere nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato, gli eventuali contratti, posti essere dal momento in cui si configura l’insolvenza, è consigliabile che prevedano una clausola di possibile risoluzione da parte degli organi della futura procedura di concordato.
Il Tribunale pertanto
• Dichiara con decreto aperta la procedura di concordato preventivo del centro benessere.
• Nomina il Giudice Delegato.
• Nomina il Commissario Giudiziale.
• Convoca i creditori entro 30 giorni dalla data del provvedimento, fissando udienza.
• Stabilisce il termine non superiore a quindici giorni per il deposito in cancelleria della somma pari al 50% delle spese che si presume necessaria per l’intera procedura. Il giudice può disporre una somma anche minore e comunque non inferiore al 20%).
Il deposito per spese deve essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione della procedura. In alcuni casi di estrema difficoltà finanziaria può accadere che il debitore non abbia la liquidità sufficiente per il deposito. Una soluzione eccellente può essere di richiedere il finanziamento ad una banca con il vincolo della prededuzione autorizzato dal Giudice Delegato. La mancanza del deposito prescritto provoca la revoca del c.p. ovvero la possibile dichiarazione di fallimento.
Il decreto di ammissione è reso pubblico dal cancelliere ai sensi dell’art. 17 mediante:
• Affissione all’albo del Tribunale.
• Comunicazione per via telematica alla CCIAA per l’annotazione nel registro imprese.
• Pubblicazione eventuale su altri giornali eventualmente indicati dal Tribunale.
Nel caso il Centro benessere possieda anche beni immobili (o beni mobili registrati) la cancelleria rilascia al Commissario copia autentica del decreto per la trascrizione al competente ufficio della conservatoria dei registri immobiliari (ovvero al P.R.A o al registro di navi o aeromobili). A seguito dell’avvenuta ammissione alla procedura il Giudice Delegato annota e sottoscrive sui libri contabili il decreto. I libri sono poi restituiti al debitore che deve custodirli a disposizione del Giudice.

Adempimenti del Commissario Giudiziale
• Accettare l’incarico.
• Richiedere con istanza la nomina di istituto di credito in cui effettuare il deposito della somma indicata in decreto e depositata dal centro benessere.
• Depositare in Cancelleria copia delle eventuali ulteriori pubblicazioni ordinate.
• Sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dal centro benessere, inviare lettera a tutti i creditori mediante raccomandata (consigliabile A/R) in cui: comunica l’avvenuta ammissione alla procedura della società, indica la data di adunanza innanzi al Giudice Delegato, richiede l’espressione di voto e l’entità del credito da loro vantato.
• Nominare se necessario uno stimatore per la valutazione dei beni del entro benessere.
• In presenza di immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, eseguire la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti (conservatoria pubblici registri per gli immobili, PRA per gli autoveicoli, capitaneria di porto per le navi e compartimento dei trasporti per gli aeromobili).
• Vigilare sull’amministrazione dei beni verificando che l’imprenditore del centro benessere non effettui alcun pagamento, intraprenda nuove azioni o sottoscriva nuovi contratti senza l’autorizzazione scritta del Giudice Delegato.
• Redigere l’inventario del patrimonio del centro benessere ed una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta dell'imprenditore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, tale relazione (allegato su internet) deve essere depositata in cancelleria nei termini indicati dal G.D. e comunque almeno 10 giorni prima dell’adunanza dei creditori.
L’inventario del patrimonio del Centro benessere, di cui al punto precedente, è redatto sulla base della contabilità, delle risposte pervenute dai creditori, delle perizie, delle informazioni comunque raccolte distinto tra attivo e passivo chirografario e privilegiato.
Ai fini di un corretto esame della situazione patrimoniale è consigliabile che il Commissario Giudiziale richieda:
- Al consulente del lavoro della società del centro benessere informazioni circa le pendenze contributive, l’ammontare del T.F.R. ed ogni altro potenziale onere nei confronti degli operatori del centro benessere dipendenti.
- Al legale della società un resoconto delle eventuali cause pendenti.
- Al commercialista e al responsabile amministrativo la situazione relativa ad imposte e contributi non versati, il contenzioso tributario in essere, una previsione sull’entità di ogni altro potenziale onere tributario.
- Ai debitori del centro benessere una conferma dei crediti esposti nell’attivo.
E’ da ricordare che in questa fase, non si tratta di verificare giudizialmente il credito, ma di verifica puramente amministrativa al fine di consentire la individuazione di quanti creditori e quanti crediti abbiano diritto di partecipare al voto di deliberazione, rimane infatti inalterata ogni possibilità di valutazione in merito alla sussistenza e/o misura del credito da svolgersi nella successiva fase di liquidazione dei beni, è infatti sulla base della quantificazione degli ammessi al voto, sia in ordine ai crediti che ai creditori, che si determinano le maggioranze necessarie all’approvazione del concordato.
• Deve raccogliere i voti pervenuti prima e durante l’udienza e calcolare le maggioranze secondo i seguenti criteri (art 177 e 178 L.F.):
1. Maggioranza dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto (da raggiungersi entro la chiusura dell’udienza).
2. Qualora siano previste diverse classi di creditori , maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima, se le maggioranze previste non sono raggiunte il Tribunale può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, oppure, ai sensi dell’art. 162 L.F., verificata la mancanza dei presupposti dichiara il fallimento sentito il debitore Se le maggioranze previste sono raggiunte il Giudice delegato riferisce al Tribunale ai sensi dell’art. 180, il quale fissa l’udienza di comparizione in Camera di Consiglio del commissario e del debitore davanti a sé. Il provvedimento è pubblicato ai sensi dell’art. 17 dalla cancelleria e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti.
• Predispone parere motivato sull’omologa da depositarsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, tale parere deve contenere indicazioni sui profili di legittimità del concordato (cioè deve indicare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 160 L.F.), sui profili di merito (cioè sunto del ricalcolo dell’attivo disponibile e del passivo accertato) sul raggiungimento delle maggioranze ed un parere finale sul concordato stesso.
Se il parere è positivo e vi sono i requisiti previsti dall’art.180 il Tribunale, pronuncia il decreto di omologa, che viene pubblicato dalla cancelleria ai sensi dell’art. 17. La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologa ai sensi dell’art. 180. Il decreto di omologa è soggetto a registrazione, per il pagamento collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione tassazione atti giudiziari e riempire i campi previsti (serve il numero di repertorio). Stampare poi il modello F23 precompilato, pagarlo e portare la ricevuta all’agenzia delle Entrate.
Il centro benessere, salvo il caso di c.p. mediante cessione dei beni, rientra nella piena disponibilità del suo patrimonio e può compiere atti di straordinaria amministrazione. L’attività del Commissario si trasforma, quindi, da poteri di sorveglianza dell’imprenditore in poteri sull’adempimento del concordato, secondo le modalità fissate con il decreto.

Liquidazione dei beni del Centro benessere dopo l'omologa del Concordato Preventivo
L’art. 182 prevede che se il concordato consiste anche nella cessione dei beni, il Tribunale nomina nel decreto di omologa uno o più liquidatori e un comitato dei creditori per assistere alla liquidazione, le istanze da depositare successivamente alla sentenza di omologa devono essere in bollo più diritti di cancelleria e ciò in quanto non è previsto alcun contributo unificato per tale fase processuale e fino all’istanza di chiusura del concordato.
I compiti del liquidatore in sintesi sono i seguenti:
• Accettare l’incarico.
• Ritirare il decreto di omologa del concordato preventivo e provvedere alla relativa pubblicità tramite Corte di Appello che effettua la notifica in Camera di Commercio, all’affissione all’albo del Tribunale ed al P.M. (sono quindi necessarie quattro copie autentiche, munirsi di marca da bollo di euro 6,20 per ogni copia fino a 4 pagine).
• Predisporre il libro giornale della liquidazione e farlo vidimare dal Giudice Delegato per la registrazione di ogni operazione contabile inerente la liquidazione.
• Prendere in consegna i beni ceduti e conseguentemente redigere l’inventario alla presenza del legale rappresentante della società concordataria. Il verbale redatto deve essere depositato in cancelleria.
• Procedere alla formazione dell’elenco dei creditori entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161 LF e rettificate a norma dell’art.171 LF, nonché delle altre notizie che possono essere raccolte.
• L’elenco dei creditori del centro benessere deve riportare l’indicazione per ciascun creditore dell’importo del credito e dell’eventuale diritto di prelazione dello stesso.
• Depositare in cancelleria l’elenco dei creditori, dando notizia dell’avvenuto deposito a mezzo raccomandata A/R a tutti i creditori. In questo modo si da la possibilità ad ogni interessato di dirimere preventivamente eventuali controversie.
• Presentare ogni anno al Giudice Delegato una relazione dalla quale risulti: l’attività svolta, il conto della gestione, lo stato della procedura.
• Nel caso si rendesse necessaria la nomina di avvocati e coadiutori, il Commissario Giudiziale, deve presentare istanza al Giudice Delegato, anche per liquidare i relativi compensi.
• Per le operazioni di realizzo, eventuali transazioni e comunque ogni altro tipo di atto di straordinaria amministrazione, deve essere presentata istanza al Giudice Delegato, previo parere del Comitato dei Creditori. Il Comitato dei Creditori deve essere informato periodicamente dell’andamento generale della liquidazione, mediante riunione collegiale (in genere semestrale).
Le vendite dei beni immobili del centro benessere devono essere eseguite con le modalità stabilite nel decreto di omologa e comunque osservando l’art. 107 l.f.. Dopo la pronuncia del decreto di trasferimento degli immobili, deve essere disposta dal Giudice Delegato la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie anche nel caso di cessione degli immobili con stipula dell’atto di trasferimento da parte di un notaio. Le somme riscosse devono essere depositate entro 5 giorni presso l’istituto di credito designato dal Giudice Delegato, intestandole alla liquidazione del concordato. I prelievi e le utilizzazioni devono essere autorizzati dal Giudice Delegato. Ogni anno, salvo diversa disposizione del Giudice Delegato, deve essere presentato dal Liquidatore un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di riparto delle stesse (riservando quelle occorrenti per la procedura) con il seguente ordine:
- per il pagamento delle spese di procedura.
- per il pagamento dei creditori privilegiati, ordinati per classe, secondo l’ordine assegnato dalla legge.
- per il pagamento dei creditori chirografi, ordinati per classe.
L’effettuazione del pagamento delle somme assegnate ai creditori del centro benessere con il piano di riparto deve avvenire a mezzo assegni circolari non trasferibili spediti a mezzo raccomandata A/R oppure a mezzo bonifico bancario. I crediti contestati, condizionali o irreperibili devono essere depositati presso un istituto di credito indicato dal Giudice Delegato su tanti libretti a risparmio intestati a ciascun creditore interessato. Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale il commissario deve presentare al Giudice Delegato il conto della gestione, dopo l’approvazione del conto e la liquidazione del compenso, che deve essere richiesta al Tribunale, il commissario deve rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le stesse modalità sopra dette.
La riforma sebbene abbia superato il problema relativo alla chiusura della procedura ai sensi dell’art. 181 prevedendo appunto che il decreto di omologazione chiude il concordato preventivo, non affronta la questione relativa alla definitività dell’eventuale fase di liquidazione dei beni, in questi casi si ripresenta il problema di quando mettere fine definitivamente alla procedura. Si ritiene che sia opportuno adottare la vecchia prassi di seguito indicata, salvo un diverso orientamento del Tribunale. Una volta che il Commissario ha adempiuto a quanto precedentemente esposto dovrà presentare una istanza di esecutività del concordato, allegando ricevuta di versamento per contributo unificato pari ad euro 70,00 più una marca da euro 8,00. Il Tribunale preso atto ed accertata la esecuzione del concordato ne dichiara con decreto la completa esecuzione ordinando lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia (art. 185 e art. 136 L.F.) Tale provvedimento è comunicato al Registro delle Imprese, che provvede alla pubblicazione.


