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il contratto di associazione in partecipazione per Estetista

<associazione partecipazione>

L’associazione in partecipazione dell’Estetista oltre a rappresentare un’opportunità per il centro benessere associante di acquisire lavoro verso la corresponsione di una parte dei propri utili, consente allo stesso di condividere gli esiti della gestione organizzativa senza stravolgere la veste giuridica, nonché l’assetto proprietario del centro benessere.

Negli ultimi periodi capita sempre più spesso di trovare nei centri benessere di successo Estetiste inserite in forza del contratto di associazione in partecipazione, che svolgono la loro attività con tutti i crismi del lavoro dipendente, purtroppo nessuno vuole più assumere lavoratori dipendenti e finché ne hanno l'opportunità i centri benessere si servono di contratti ricercati o addirittura fanno aprire la partita iva. Ma perché? Avete mai sentito parlare di cuneo fiscale? Sicuramente sì! È quel particolare carico impositivo che grava sul centro benessere, nonché sulle tasche dell’Estetista, in ragione delle somme corrisposte dal primo al secondo. Insomma se l’Estetista guardando il suo CUD legge un lordo altissimo che gli risolverebbe tutti i problemi finanziari e poi in tasca si vede arrivare quattro spiccioli è perché il cuneo fiscale in Italia è troppo alto. Ecco spiegato perché nessuno, fintanto che può, vuole pagare un operatore del benessere dipendente.

L’art. 2549 c.c. definisce il contratto di associazione in partecipazione come quel contratto in cui “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto” e definisce quindi quelle che sono le peculiarità di tale contratto, da individuarsi:
■Nel contributo patrimoniale dell’Estetista all’istituto di bellezza.
■Nella partecipazione dell’Estetista agli utili ed eventualmente alle perdite.

Si tratta quindi dal punto di vista dell’Estetista di un contratto aleatorio: è connaturale all’associazione in partecipazione che l’interesse economico individuale dell’associato possa non trovare concreta attuazione a causa dell’assenza degli utili d’impresa, ad ogni modo l’Estetista ha il diritto di chiedere la rendicontazione della gestione anche attraverso la visione dei documenti.

Il rischio dell’Estetista comunque trova un forte temperamento all’interno dell’art. 2553 c.c. secondo cui “salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto”. Ne consegue che l’unica regola inderogabile della disciplina dell’associazione in partecipazione è quella del divieto di partecipazione dell’Estetista alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti hanno la facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite.

Questa interpretazione tra l’altro è stata utilizzata più volte dalla giurisprudenza per negare la sussistenza di un contratto di lavoro subordinato, anche laddove il centro benessere garantisca una somma minima all’Estetista, sempre che non abbia una funzione compensativa e, comunque, non adeguata rispetto ai criteri parametrici di cui all’art. 36 della Costituzione: l’elemento fondamentale perché non operi la presunzione relativa di subordinazione, è l’effettiva partecipazione alle sorti del centro benessere, che si estrinseca non solo con una reale partecipazione agli utili, ma anche attraverso il controllo della situazione contabile dell’Estetista e quindi con la presentazione del rendiconto degli utili.
E’ pacifico in giurisprudenza che l’apporto dell’Estetista possa essere rappresentato anche da una prestazione di lavoro: la tipologia contrattuale in esame quando prevede l’apporto di una prestazione lavorativa può costituire l’occasione per un centro benessere di ottenere operatori professionisti e altamente specializzati a buon prezzo, e questo è possibile dal momento che tale istituto oltre a non prevedere il riconoscimento di una retribuzione minima e di tutte quelle spettanze economiche tipiche del lavoro subordinato, è caratterizzato da un trattamento previdenziale e fiscale molto più tenue rispetto al lavoro subordinato.

La giurisprudenza consente comunque che anche nel contratto di associazione in partecipazione possano essere impartite direttive o indicazioni in ordine allo svolgimento del lavoro, specie se sia necessario per sopperire ad una minore esperienza dell’Estetista o per un coordinamento del centro benessere, senza che per ciò solo possa ritenersi inequivocabilmente provata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione passa attraverso la rilevazione di un vincolo di natura personale più complesso delle generiche direttive. In particolare, passa attraverso la rilevazione di un potere gerarchico del datore di lavoro che si estrinseca attraverso stringenti direttive funzionali, attraverso un attento controllo sull’operato del dipendente e l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Ma veniamo al trattamento fiscale e previdenziale (con riferimento al solo apporto di lavoro). Il reddito corrisposto al netto dei contributi rappresenta la base imponibile Irpef su cui calcolare le imposte con le aliquote impositive conosciute da chiunque (23% fino a 15000 euro ecc.). Il comma 5 art. 13 del d.p.r. 917/1986 c.d. TUIR prevede, per redditi derivanti da associazione in partecipazione, una detrazione dall'imposta lorda pari a:

■1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
■1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo e l'importo di 50.200 euro.

In soldoni il disposto del testo unico significa che per un reddito lordo di 4.800 euro non si paga Irpef, quindi le trattenute fiscali subite dal centro benessere  si riprendono con la dichiarazione dei redditi, gli operatori in partecipazione devono dichiarare i redditi col modello Unico. Naturalmente possono dichiarare col modello 730 (molto più comodo per prendere i soldi!) in qualità di coniugi di un lavoratore dipendente.

Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali del contratto di associazione in partecipazione riporto di seguito le informazioni reperibili al sito inps.it, davvero molto chiare ed esaustive. Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86. Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.

Base Imponibile
Conformemente ai principi cui è ispirata la Gestione Separata, anche per le Estetiste associate in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con quella definita dal fisco ai fini Irpef, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2). Poiché ai fini fiscali le partecipazioni agli utili degli associati costituiscono reddito imponibile per il loro intero ammontare (art. 54, c. 8 del TUIR), il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi. Ciò implica anche la mancanza di necessità da parte del centro benessere di acquisire i dati reddituali dell’Estetista, ai compensi corrisposti all’Estetista o per l’apporto esclusivo di lavoro, essendo qualificati fiscalmente come redditi da lavoro autonomo, non è applicabile il “principio di cassa allargato”, previsto invece per i redditi da co-co-co.

Contributi, Versamenti, Denuncia
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico del centro benessere e per il 45% a carico dell’Estetista, per il resto agli operatori in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di , contribuzione, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo. Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa. Il codice tipo rapporto nella Denuncia E-mens è 13 (non richiede codice attività).

Possono essere considerate cause di scioglimento del contratto di associazione in partecipazione:
■Il compimento dell’affare, la realizzazione dell’oggetto dell’associazione o l’impossibilità di compiere l’affare.
■Il recesso, previo tempestivo avviso, se il contratto non prevede un periodo di durata determinato.
■A scadenza del termine eventualmente previsto in contratto, trattandosi di un rapporto di durata.
■L’inadempimento di una o di entrambe le parti e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
■Il mutuo dissenso delle parti.
■La cessazione del centro benessere.
■Il fallimento del centro benessere, la morte di questi o la sopravvenuta interdizione o inabilitazione.

La gestione del centro benessere rimane sempre ed esclusivamente in capo all’imprenditore associante, l’unico verso il quale i terzi possono acquistare diritti ed assumere obbligazioni, salve le eventuali forme di controllo da parte dell’associato espressamente previste dal contratto. (art. 2551 e 2552 c.c.). In ogni caso l’associato (Estetista) ha diritto al rendiconto della gestione con cadenza almeno annuale, al fine di conoscere i dati di bilancio in base ai quali viene determinata la sua quota di partecipazione agli utili. (art. 2552 c.c.).

Salvo patto contrario, inoltre, l’associante (Estetista) non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. (art. 2550 c.c.). Il contratto di associazione in partecipazione non richiede la forma scritta, né ai fini della validità, né ai fini della prova. (Cass. n. 4235/88). Quanto alla durata può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato, salvo il diritto di recesso ex art. 1373 c.c. e  ferma restando, comunque, la possibilità di ottenerne la risoluzione in caso di grave inadempimento della controparte.(Cass. n. 2272/67; Cass. n. 4473/93; Cass. n.6951/94).

Certificazione del contratto di associazione con apporto di solo lavoro
Al fine di ridurre i contenziosi, è prevista la possibilità di certificare alcuni contratti di lavoro. Si tratta di una procedura volontaria con la quale il centro benessere e l’Estetista si rivolgono a una commissione, che certifica l’esatta natura e qualificazione del contratto.
Le commissioni di certificazione sono istituite presso:
■Enti Bilaterali.
■Direzioni Provinciali del Lavoro.
■Province.
■Università pubbliche e private, registrate in un apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro.
■Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (esclusivamente nei casi specificati dall’articolo 76, comma 1, lettera c-bis del Decreto Legislativo n. 276/2003).

Le differenze con il rapporto di lavoro subordinato
Il contratto di associazione in partecipazione nel centro benessere si differenzia in modo sostanziale dal rapporto di lavoro subordinato in quanto: l’Estetista (associato) in partecipazione, pur prestando il proprio lavoro, non è un lavoratore subordinato, perché non si inserisce in un centro benessere altrui per finalità a lui estranee; non è obbligato a prestare una collaborazione; non è subordinato a un datore di lavoro, ma solo alle direttive del centro benessere (associante), non ha infine diritto a una retribuzione o comunque a un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio del centro benessere potendo non conseguire alcun guadagno.

Noi comunque vi consigliamo di utilizzare questa forma di inserimento esclusivamente per un periodo di circa sei mesi, cioè il tempo di integrare l’Estetista nel Team operativo, comprendere gli obiettivi e le potenzialità della sua formazione, ma come illustriamo ampiamente in questa sezione» per realizzare un Team vincente e motivato, occorre che la squadra si senta parte del centro benessere, la struttura perfetta per far decollare un centro benessere importante è questa».
Le alternative sono tutte pessime soluzioni, rattoppi che fanno brancolare il centro benessere nel buio, oggi l’imprenditore con i quattrini alla guida di un centro benessere non è nessuno, se non esercita il pensiero trasversale, cioè io progetto e investo MA divido al 50% gli utili con il Team operativo, purtroppo chi non afferra questo concetto è indubbiamente un imprenditore perdente.

Abbiamo posto in questa sezione» un eccellente bozza di Contratto d’associazione con apporto di solo lavoro per Estetista.

 

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