...il dissesto finanziario del Centro benessere

Il Centro benessere è un bene prezioso da tutelare perché costruito nel tempo con sforzi e risorse organizzate dall’imprenditore e da tutti i collaboratori, che la difficoltà finanziaria non può e non deve cancellare, il salvataggio delle professionalità che si sono perfezionati e migliorati ogni giorno, il patrimonio dei clienti, che talvolta sono diventati parte delle nostre abitudini di vita, non devono perdere il loro valore. Crediamo sia importante sottolineare che il salvataggio di un Centro benessere dipenda da molti fattori, ma che un tempestivo riconoscimento dei segnali premonitori ed un pronto intervento, possa aumentare di molto le probabilità di successo.
I segni premonitori che caratterizzano la fase iniziale della crisi di un Centro benessere sono segnali indubbiamente espliciti, la crescente difficoltà a mantenere la regolarità dei pagamenti, il progressivo peggioramento del risultato economico che determina il ricorso a riserve patrimoniali o ad una integrazione del capitale sociale, l’evidente irrigidimento dell’intero sistema finanziario del centro benessere con la conseguente difficoltà ad ottenere sostegno economico sia dagli istituti bancari che dai soci.
Il Centro benessere dovrà assolutamente evitare di pensare che la situazione possa essere gestita internamente nell’assoluto riserbo, questa pessima strada porta spesso all’inasprimento dei rapporti con i creditori ed al peggioramento dei risultati economici, esiste sempre una soluzione da graduare in funzione della gravità della situazione, molti sono i casi quotidiani di accordi tra il centro benessere e i suoi creditori, che essendo a loro volta imprenditori sanno molto bene quanto siano esposti al rischio d’impresa, ma la continuazione dell’attività potrà garantire attraverso i risultati che saranno realizzati, il rientro delle posizioni debitorie.
Tuttavia in questa prima fase la crisi nel Centro benessere si presenta come una situazione all’apparenza gestibile, per le problematiche che si manifestano l’imprenditore convive perennemente sotto la spada di Damocle e della crisi trova spesso valide cause e convincenti motivazioni, sicuramente fondate, ma una analisi parziale o di superficie si rivela insufficiente alla diagnosi circa l’origine dei problemi e impedisce di “credere” che vi sia in atto un vero e proprio dissesto del Centro benessere, se poi aggiungiamo che in molti casi non necessariamente la crisi del centro benessere trae origine dal cattivo andamento del conto economico, pensiamo ad una situazione di illiquidità originata da eccessivi investimenti, ci si trova in presenza di squilibri economico finanziari che potenzialmente possono sfociare nel dissesto fallimentare del centro benessere, ma la cui conoscenza potrebbe essere ritardata a causa dei risultati positivi di bilancio, queste e altre situazioni ingannevoli inducono l’imprenditore a trascurare l’importanza dei segnali di squilibrio economico e finanziario del centro benessere, con la conseguenza di ricorrere ormai in ritardo a guardare verso una soluzione di risanamento o una eventuale cessione del proprio Centro benessere.
Il risanamento del dissesto finanziario nel Centro benessere
Nel Centro benessere in presenza di un elevato indebitamento e qualora si rivelasse una impossibilità di risanamento delle passività, ma il centro ha notevoli e "concrete" possibilità di crescita, noi suggeriamo prima di continuare a creare danni inutili, di incamminare il centro benessere verso il Concordato Stragiudiziale o Concordato Preventivo, la scelta tra le diverse procedure concorsuali non è libera, sarà stabilito dalla situazione patrimoniale e dall’entità del dissesto, salvo che l’imprenditore non sia disponibile a conferire le risorse necessarie e mancanti per l’adozione di una diversa procedura concorsuale.
La crisi finanziaria è una fase patologica nel centro benessere, che raramente può essere superata senza l’aiuto di un professionista esperto nello specifico ramo della ristrutturazione o della riconversione di attività nel mercato del benessere, oltre che in quello delle procedure concorsuali.
Le capacità imprenditoriali sono finalizzate alla gestione con profitto del centro benessere dalla sua creazione, alla organizzazione degli elementi che lo compongono, le sue conoscenze e le sue esperienze non sono tuttavia sufficienti per il superamento della fase critica che, nella maggior parte dei casi richiede una competenza professionale specifica, soprattutto in presenza di ricorso ad una procedura concorsuale, che si debbano adottare comportamenti che richiedono la guida di un esperto, scegliete con cura il professionista idoneo in quanto il campo è pieno di "pirania incapaci" che invece di salvarVi contribuiscono al Vostro fallimento a "suon di parcelle". (anticipate naturalmente)
Le prime operazioni da compiere sono finalizzate a determinare l’entità del passivo del centro benessere da sanare, con particolare attenzione a debiti non ancora definitivamente determinati e quindi non risultanti in bilancio, quali rischi futuri o potenziali e cause pendenti, realmente sarà stimata anche l’entità delle risorse utilizzabili per il risanamento e i tempi in cui esse potranno essere disponibili, ciò avviene mediante la predisposizione di una situazione patrimoniale rettificata sulla base di criteri congruenti con l'obiettivo del centro benessere.
Determinazione dello sbilancio patrimoniale
L’entità dello sbilancio patrimoniale emergente dalla situazione patrimoniale rettificata è il primo importante dato di base per la formazione della decisione finale sul centro benessere, sarà poi associato ad altri dati e analisi nell’ambito di un eventuale progetto di risanamento e concorrerà a determinare l’entità del capitale occorrente per riportare alla normalità il centro benessere.
Esame del trend evolutivo del conto economico
Il secondo importante dato che riguarda la salute del Centro benessere è indubbiamente il risultato economico, nella maggior parte dei casi in esame, il conto economico fornirà un risultato negativo.
L’analisi allora sarà rivolta:
1. Determinare l’entità in termini assoluti e relativi delle perdite di esercizio del centro benessere.
2. Determinare l’andamento delle perdite del centro benessere se con tendenza ad aumentare, a diminuire o a restare costanti.
3. Verificare se si fosse eventualmente trattato di una ingente perdita che ha comportato il dissesto del centro ma dipendente da una causa straordinaria non ripetibile.
4. Infine si dovrà esaminare se il conto economico è fortemente appesantito da oneri connessi ad eccessivi investimenti, oneri finanziari passivi o leasing.
Determinazione delle cause del dissesto e delle soluzioni possibili
Ai dati relativi all’entità del dissesto del centro benessere e all’andamento del conto economico saranno associati i risultati ottenuti dall’esame delle possibili cause di origine della crisi, saranno sottoposti a revisione tutti i fattori potenzialmente responsabili di eccessivi costi, perdite, mancati guadagni e riguardanti:
Il Management cioè i soci fondatori
I prodotti e cosmetici in uso al centro benessere
Il Team operativo
L’amministrazione
Le risorse finanziarie
Le capacità imprenditoriali
Il contesto economico generale
Il piano economico e finanziario non riguarda solo il centro benessere, ma anche l'imprenditore ed i suoi beni, il problema che raramente si riesce a circoscrivere all'ambito del centro benessere e sempre più spesso impatta la vita e le proprietà extra centro benessere dell'imprenditore, insomma per risanare il centro servono soldi e le banche perderanno molti soldi, ma comunque nulla rispetto al costo finanziario ed emozionale sostenuto dall'imprenditore.
Si deve tenere presente che nessun programma di risanamento nel Centro benessere potrà essere intrapreso se non saranno prima rimosse le cause della Crisi.

Il Concordato Stragiudiziale per il Centro benessere
Quando si parla di "Concordato Stragiudiziale" solitamente si fa riferimento ad un insieme di tecniche che possano consentire il salvataggio del centro benessere dal fallimento, mediante accordi con i creditori e senza ricorrere alle ''procedure giudiziali'' del Concordato Preventivo e della amministrazione controllata, il concordato preventivo e l'amministrazione controllata sono infatti utilizzati solo come estrema soluzione per evitare il fallimento del centro benessere.
Il centro benessere in crisi economica e finanziaria ha a disposizione uno strumento ancora poco utilizzato ma di notevole portata per congelare la situazione finanziaria e dare avvio ad un piano di ristrutturazione e rilancio, si tratta di attuare la procedura normata dall'art. 67 comma 3 lettera d della Legge Fallimentare, non si tratta di una procedura fallimentare é invece un accordo stragiudiziale tra il centro benessere ed i suoi maggiori creditori cioè di solito le banche. L'accordo prevede che le banche sospendano qualsiasi azione legale nei confronti del centro benessere in crisi finanziaria per un periodo di tempo concordato, in pratica non fanno fallire il centro benessere per 18 mesi, ed inoltre gli vengono incontro accordando tassi di interesse più bassi ed allungando la struttura finanziaria del debito, ad esempio trasformando parte dell'esposizione debitoria del centro benessere da breve a medio termine. Illustriamo in sintesi gli elementi chiave di com'é fatto il processo di risanamento ex art 67 della Legge Fallimentare? .. Continua »
Il Concordato Preventivo per il Centro benessere
Nel centro benessere qualora si rivelasse una impossibilità di risanamento delle passività, anche la legislazione si è recentemente uniformata alla nuova realtà, a seguito della riforma delle procedure concorsuali, ha messo a disposizione dell’imprenditore, alcuni eccellenti strumenti di salvataggio per un Centro benessere importante.
La scelta del "Concordato Preventivo" è una procedura concorsuale finalizzata ad evitare il fallimento del centro benessere che si trovi in stato di crisi economica, il centro benessere non subisce lo spossessamento delle attrezzature, che possono essere ancora da lui gestite, anche se sotto il controllo del commissario giudiziale, tuttavia gli atti di straordinaria amministrazione, come ad esempio la stipula di contratto di mutuo o la vendita di immobili, devono essere sempre autorizzati dal giudice delegato, un eccellente opportunità per il riposizionamento strategico sul mercato di un Cento benessere importante, una breve descrizione della procedura di concordato in questa pagina. Continua »
Nel Centro benessere evitare il Fallimento e le conseguenze connesse
Merita un approfondito esame la ricerca di una soluzione per evitare il fallimento nel Centro benessere, tentando, per quanto possibile di adottare una procedura liquidatoria diversa tra quelle proposte dalla nuova legge fallimentare.
Il fallimento comporta una indagine giudiziale per l’accertamento dei reati previsti dalla legge fallimentare, indagine che è preclusa nel caso di altra procedura concorsuale, pertanto l’imprenditore del centro benessere illimitatamente responsabile, oltre alla perdita di tutto il patrimonio personale dovrà verificare se abbia tenuto comportamenti che, valutati attraverso l’ottica della legge fallimentare si evidenzino ora come reati suscettibili di essere sanzionati come bancarotta fraudolenta.
Nel caso in cui il Centro benessere sia società a responsabilità limitata, l’indagine sarà a carico del legale rappresentante il quale potrà:
1.Essere condannato per reati di bancarotta fraudolenta o preferenziale.
2.Essere sottoposto ad azione di responsabilità mirante al risarcimento patrimoniale del danno causato ai creditori.
3.Essere chiamato a rispondere in proprio, di aver continuato l’attività del centro benessere in presenza delle cause che impongono lo scioglimento della società.
La legge fallimentare prevede una responsabilità personale per tutti gli atti amministrativi compiuti dall’amministratore dopo che si è verificata la perdita totale del capitale sociale o la sua riduzione al di sotto dei limiti legali ed egli non avesse adottato uno dei provvedimenti indicati dall’art. 2447 del codice civile.

Nel Centro benessere evitare di incorrere nei reati previsti dalla legge Fallimentare
La legge fallimentare prevede l’obbligatorietà di ricorrere ad una delle procedure concorsuali non appena ci si rende conto della irreversibilità della crisi del Centro benessere, da tale momento, l’imprenditore deve tenere un comportamento inteso a non aggravare il dissesto e a non pregiudicare gli interessi dei creditori.
Se vi è ritardo nel ricorso alla procedura e ciò ha aggravato il dissesto del Centro benessere, l’imprenditore commette un reato di bancarotta fraudolenta per evitare quindi responsabilità penali, sarà necessario, regolarizzare gli aspetti formali compilando e aggiornando le scritture contabili obbligatorie. La eventuale mancanza o la inattendibilità delle scritture contabili nel centro benessere è sanzionata come reato di bancarotta fraudolenta in quanto comporta la impossibilità di ricostruire i fatti aziendali ed è quindi potenzialmente causa di pregiudizio degli interessi dei creditori.
Redigere i bilanci» del centro benessere secondo i corretti criteri del codice civile, l’imprenditore incapace nella fase in cui il centro benessere ha ancora aspettative di poter risolvere i suoi problemi, tende a redigere un bilancio che non impressioni negativamente istituti bancari, fornitori e soci.
Il comportamento più ricorrente riguarda il mantenimento nell’attivo di crediti di dubbia esigibilità, la tendenza a trascurare i fattori di rischio derivanti da cause legali in corso di esito incerto, l’omissione delle sanzioni per ritardati pagamenti e altre omissioni, alcune di esse sono classificabili tra i criteri discrezionali di valutazione che l’amministratore o l’imprenditore deve fare in sede di redazione del bilancio. E’ altrettanto evidente che il confine tra un criterio discrezionale utilizzato nella redazione di un bilancio e il bilancio falso è a volte labile, ma la successiva dichiarazione di fallimento del centro benessere farà emergere in una luce diversa, le anomalie di valutazione e le giustificazioni sembreranno molto meno sostenibili, il bilancio così redatto risulta ingannevole per i creditori e l’imprenditore può incorrere in reati che vanno dal falso in bilancio al ricorso abusivo al credito.
Il Fallimento
Aggiornato alla legge di riforma della legge fallimentare D.Lgs n.5/2006 e del Dlgs n.169/07
Il fallimento, nella sua stessa origine storica, non è che una esecuzione forzata, più complessa di quella individuale, ma sempre esecuzione, che tende alla liquidazione del Centro benessere, anche la procedura relativa al deposito dell’istanza di fallimento è stata modificata dalla legge di riforma e da ultimo dal Dlgvo n. 169/2007.
Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero (art. 6 L. F.).
Possiamo distinguere le diverse iniziative per la dichiarazione di fallimento del centro benessere come segue:
- La richiesta di fallimento avanzata dall’imprenditore del Centro benessere che si trovi in stato di insolvenza mediante ricorso, non è necessario un difensore.
- L’iniziativa del creditore del Centro benessere poggia anch’essa sull’esercizio di un’azione che deve essere iniziata con la proposizione di un ricorso.
In entrambi i casi, per agevolare la pratica, è in uso presso gli uffici giudiziari la predisposizione di uno stampato, distribuito dalla cancelleria, a seconda che il Centro benessere di cui si chiede il fallimento sia una società di persone ovvero una società di capitali, e ciò sia ai fini dell’iscrizione a ruolo del ricorso sia al fine della documentazione probatoria da allegare al ricorso, anche per rendere più celere l’istruttoria prefallimentare da parte del Tribunale fallimentare.
Accade spesso, infatti, che l’amministratore senza alcun potere per gli atti di straordinaria amministrazione intenda presentare il ricorso in quanto la società versa già in stato di insolvenza, oppure adducendo il fatto che alla società manca la liquidità per far fronte ad ulteriori spese. In tutti questi casi, è opportuno che l’amministratore della società presenti al Tribunale istanza per la nomina di un liquidatore, essendo nella impossibilità di agire, sarà poi cura di quest’ultimo decidere se dare corso all’istanza di fallimento.
Effetti del fallimento per l’imprenditore del Centro benessere
La sentenza che dichiara il fallimento del Centro benessere, priva dalla sua data il centro benessere dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento, sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al centro benessere durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi, inoltre, tra gli altri obblighi, il proprietario o l'amministratore della società di gestione del centro benessere deve comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio.
Effetti del fallimento per i creditori del Centro benessere
Ai creditori del Centro benessere è fatto divieto di iniziare azioni esecutive individuali e comporta il blocco di quelle già iniziate, ogni creditore ha il diritto di partecipare alla ripartizione dell'attivo fallimentare, previo deposito dell'istanza di ammissione al passivo.

Il Centro benessere è soggetto al Fallimento!
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 267/1942 (L.F.) sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi enti ed i piccoli imprenditori, quindi può fallire un centro benessere in cui la forma di gestione avviene con una società di capitali cioè SaS – SrL – SpA.
Il Centro benessere ai fini del primo comma, NON può fallire quando la gestione viene effettuata attraverso una forma individuale o in società a nome collettivo. (SnC)
Inoltre, è stato introdotto dalla riforma il principio per cui non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento di un imprenditore o società, se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a € 30.000,00.
La Legge Fallimentare, inoltre stabilisce delle soglie dimensionali la cui presenza congiunta consente ad un imprenditore di essere sottratto alla disciplina del fallimento e sul concordato preventivo, anche qualora possieda un Centro benessere e dimostra il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
A) Il Centro benessere ha avuto e dimostri di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dell’inizio dell’attività di Istituto di bellezza se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;
B) Il Centro benessere ha realizzato in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00.
C) Il Centro benessere ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a € 500.000,00.
Va tenuto ben presente che solo la presenza congiunta di tutti e tre i requisiti dimensionali appena elencati consente al Centro benessere di non essere assoggettabile a fallimento, ne consegue che se ad esempio, un centro benessere, pur avendo avuto negli ultimi tre esercizi un attivo patrimoniale complessivo pari a € 200.000,00 e ricavi lordi complessivi pari a € 150.000,00 qualora dalle scritture contabili risultino debiti anche non scaduti superiori a € 500.000,00 potrà essere in astratto dichiarato insolvente e sottoposto al fallimento.
Sotto il profilo oggettivo, un centro benessere che presenta i requisiti soggettivi per essere potenzialmente dichiarato fallito, affinché venga aperta nei suoi confronti la procedura concorsuale di fallimento deve trovarsi in uno stato di insolvenza.
Lo stato di insolvenza, secondo la definizione che si ricava dall’articolo 5 della Legge Fallimentare, è quella situazione in cui l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori e che si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori.
Il primo requisito è l’attivo patrimoniale per i Centri benessere tenuti al bilancio, sarebbe l’attivo rilevato dallo stato patrimoniale per l’ultimo periodo e cioè relativo agli ultimi tre esercizi, il superamento anche per un solo anno comporterebbe l’esistenza del requisito per fallire e la soluzione forse non è così condivisibile, mentre sarebbe stato meglio considerare il risultato complessivo rapportato ad anno, essendo i concetti di “esercizio” e “attivo patrimoniale” precisi e consolidati nelle scienze aziendalistiche, il punto non dovrebbe essere oggetto di dubbi, per la relazione ministeriale al decreto correttivo ..il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare degli ‘investimenti viene sostituito con quello del ‘attivo patrimoniale, il quale consente di fare riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’art. 2424 del codice civile.
Per la Relazione ministeriale al decreto correttivo, il parametro alquanto vago e di incerta definizione dell’ammontare degli ‘investimenti’ viene sostituito con quello del ‘attivo patrimoniale’, il quale consente di fare riferimento alla precisa elencazione contenuta nell’art. 2424 del codice civile.
Quindi l’attivo patrimoniale va cercato nella norma richiamata ed è costituito dalla somma:
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (sono i decimi di capitale sociale sottoscritti): sono valori abbastanza attuali, che dipendono da operazioni sul capitale).
B. Immobilizzazioni, divise in materiali, immateriali e finanziarie (tendenzialmente sono valori storici, in quanto il criterio storico, costo di acquisto, è quello di valutazione ammesso dalla norma civile (da n. 1 a n. 6 e n. 12 dell’art. 2426 c.c.); sono valori attuali quando derivano da investimenti recenti nel centro benessere o nel caso di avere fatto ricorso a rivalutazioni monetarie operate in virtù di una legge che lo consentisse. Il valore di bilancio delle immobilizzazioni deve essere esposto al netto delle quote di ammortamento e, in taluni casi, il valore di bilancio può non corrispondere all’effettivo valore dei beni presenti nel centro benessere come nel caso di beni ammortizzati ma ancora funzionanti, il valore delle immobilizzazioni può esporre importi inferiori rispetto ai valori correnti delle stesse immobilizzazioni, in particolare quando si abbiano valori di natura immobiliare.
C. Capitale circolante, costituito da giacenze di prodotti, attività finanziarie non immobilizzate e disponibilità finanziarie, le rimanenze di magazzino (n. 9 e 10 dell’art. 2426 cod. civ.) e le attività finanziarie non immobilizzate (n. 9 dell’art. 2426 cod. civ.) vanno valutate con il criterio del costo di acquisto che, stante la maggiore rotazione rispetto alle precedenti immobilizzazioni, presenta valori correnti o comunque più attuali rispetto a quelli attribuiti alle immobilizzazioni.
D. Ratei attivi, posta che può essere ricompresa nel capitale circolante quando sia di esigua entità, espongono valori attuali, trattandosi di crediti sorti in conseguenza di operazioni a ponte dell’ultimo esercizio.
Il secondo requisito attiene ai ricavi lordi, che non sono più calcolati sulla media degli ultimi tre anni, ma realizzati nei tre esercizi antecedenti, e sarebbero tutti quei componenti di reddito che scaturiscono dall’attività ordinaria del centro benessere, si può fare riferimento alle voci A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni e A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio del conto economico all’art. 2425 cod. civ.
Per questo parametro non si pone il problema dell’epoca di valorizzazione in quanto i ricavi sono rappresentati da valori correnti, la documentazione probatoria del parametro è sostanzialmente identica a quella indicata per la determinazione dell’attivo patrimoniale, anche se alcune parti assumono rilevanza, come il conto economico nell’ambito del bilancio d’esercizio, il conto dei profitti e delle perdite nell’ambito dell’inventario di cui all’art. 2217 cod. civ. ed i quadri relativi al reddito d’impresa ed alla determinazione dell’imponibile IRAP nell’ambito delle dichiarazioni fiscali annuali.
Trattandosi di “ricavi” è escluso ogni compenso che non sia corrispettivo di attività propria del centro benessere (l’art. 2425 bis cod. civ. distingue tra ricavi e proventi), e cioè non ricomprende proventi di altra natura o proventi straordinari, essendo ricavi “realizzati” l’espressione implica che devono essere assunti nel loro valore di competenza d’esercizio, indipendentemente dalla manifestazioni di cassa (altrimenti parleremmo di ricavi incassati); indicati “lordi” i “ricavi realizzati” devono essere assunti al lordo dei costi sostenuti ad essi correlati.
Il terzo parametro relativo ai debiti, anche non scaduti, non ha un riferimento temporale e crediamo che ci si debba riferire al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, per non fallire quindi è necessario collocarsi sotto a tutti e tre i parametri, potendo aprirsi il fallimento anche nel caso che solo uno di essi sia stato superato.
Non va però dimenticato che alla dichiarazione di fallimento non si perviene quando l’ammontare dei debiti scaduti accertati in sede di istruttoria prefallimentare sia inferiore a euro 30.000,00 (art. 15 L.Fall.); quindi se anche l’ammontare dei debiti complessivo fosse superiore al limite quantitativo richiamato, la mancanza di debiti scaduti sopra la soglia indicata impedirebbe il fallimento dell’istituto di bellezza.
I tre requisiti dimensionali: “attivo patrimoniale”, “ricavi lordi” e “debiti anche non scaduti” saranno poi per il terzo comma dell’art. 1 L. Fall. oggetto di revisione triennale ad opera del Ministro della giustizia, la comunicazione del 4 dicembre 2007 del Tribunale di Milano precisa dove individuare i tre elementi quantitativi per i soggetti che non siano società di capitali, che sono per le società di persone il dato dei ricavi che si rileva dalla riga RF76 del Quadro RF se in contabilità ordinaria e dal Rigo RG2 del Quadro RG se in contabilità semplificata; per gli imprenditori individuali il dato dei ricavi si rileva dalla Riga RF75 se in contabilità ordinaria e dal Rigo RG2 del Quadro RG se in contabilità semplificata. Per le società di persone in contabilità ordinaria il dato dell’attivo patrimoniale si rileva dalla Riga RF66 del Quadro RF e per gli imprenditori individuali il dato si rileva dalla Riga RF65 del Quadro RF. Per le società di persone in contabilità ordinaria il dato dei debiti si rileva sommando i valori delle righe RF69 e RF 73 del Quadro RF e per gli imprenditori individuali il dato si rileva sommando i valori delle righe RF68 e RF72 del Quadro RF.
Salvaguardare il patrimonio del Centro benessere
Il Centro benessere che va verso il fallimento, per molteplici ragioni, può essere un centro benessere vitale dal punto di vista commerciale e quindi disporre di una clientela qualificata e avere know-how appetibili per la concorrenza o per chi abbia la possibilità di sfruttarli sinergicamente, sono valori che potrebbero essere vantaggiosamente realizzati nell’interesse dei creditori, cosa che non è possibile fare nella fase prefallimentare.
La cessazione del Centro benessere conseguente alla dichiarazione di fallimento ne provocherebbe la perdita, con danno per i creditori, è però possibile, legittimamente e trasparentemente, stipulare un Contratto di Affitto d’azienda con soggetti che manifestino l’intenzione di voler acquistare il Centro benessere formalizzando nel contratto di affitto stesso o a parte, una offerta di acquisto del centro benessere agli organi preposti alla procedura concorsuale.
Nel contratto sarà fatta chiara menzione della situazione di crisi del centro benessere e della intenzione di presentare al tribunale richiesta di fallimento in proprio, da parte dell’affittuario del centro benessere, sarà manifestata la disponibilità alla restituzione del centro benessere qualora gli organi preposti alla procedura concorsuale lo richiedessero, in tal modo l’imprenditore del centro benessere, nell’ottica di non aggravare il dissesto, mette in condizioni il curatore di realizzare gli assets aziendali che diversamente andrebbero completamente perduti.

...vendere i macchinari del Centro benessere in stato di insolvenza prima di chiudere
Invero, tra il manifestarsi dello stato di insolvenza e la dichiarazione di fallimento del Centro benessere corre un certo lasso di tempo durante il quale possono essere seriamente compromesse la garanzie dei creditori attraverso atti di disposizione o di adempimento, compiuti nel tentativo di ovviare alla crisi del centro immanente o di mascherarla, è chiaro che attraverso questi atti si determina il pregiudizio dei creditori, i quali a tutela delle loro ragioni possono esercitare l’azione revocatoria con la possibilità di soddisfare le proprie pretese anche sui beni, cioè quelle attrezzature di estetica precedentemente vendute e in possesso del terzo acquirente, chiedendo ed ottenendo la dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione del debitore compiuti in frode alle loro ragioni.
L’azione revocatoria è dunque, un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del centro benessere ed in questo ambito giuridico va inquadrata la revocatoria di rimesse bancarie, la quale è prevista e disciplinata dall’art.67 della legge sul fallimento.
L’art.67 L.F. prevede due grandi categorie di atti revocabili. La prima grande categoria riguarda gli atti a titolo oneroso, i pagamenti e gli atti di costituzione di garanzie reali, i quali sono revocabili nel caso in cui le relative prestazioni, eseguite nei due anni antecedenti al fallimento del centro benessere, siano in qualche modo anormali, sproporzionate o ingiustificate, salvo che l’altra parte (cioè colui che ha contratto con il debitore fallito) provi che non conosceva lo stato di insolvenza.
Cosa si intende per prestazione anormale, sproporzionata o ingiustificata? Possiamo sicuramente ricordare un atto di compravendita di un apparecchiatura di estetica di cui il prezzo pagato è di gran lunga inferiore al suo valore. Il motivo di tale sproporzione è data dall’intento di sottrarre al fallimento, e quindi alla massa dei creditori, l’apparecchiatura vendendola ad un prezzo bassissimo e simulando una compravendita. La seconda categoria di atti revocabili riguarda i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili se compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, sempreché il curatore provi che l’altra parte, cioè colui che ha ricevuto il pagamento dal debitore fallito, conosceva lo stato di insolvenza di quest’ultimo.
Scelta della procedura più idonea alla liquidazione e chiusura del Centro benessere
Nel centro benessere qualora la situazione è ormai degenerata e ingestibile, dove le possibilità di sviluppo sono compromesse, quindi la soluzione del concordato preventivo» non trova applicazione, la riforma della legge fallimentare ha introdotto anche nuove e più moderne modalità con le quali attuare la liquidazione di un Attività di Estetica, liquidazione che può essere concorsuale o stragiudiziale.
La scelta della procedura più idonea sarà condizionata da diversi fattori:
1. L’entità del dissesto del centro benessere.
2. La tipologia delle attività utilizzabili per i pagamenti ai creditori del centro benessere.
3. I tempi di realizzo delle attività costituite da beni del centro benessere.
4. La disponibilità dell’imprenditore a sostenere con mezzi propri una procedura che consenta di evitare il fallimento.
5. La tipologia dei debiti del centro benessere. (commerciali, fiscali, previdenziali, bancari ecc.)
Tenuto conto dei fattori condizionanti la scelta della migliore soluzione tra:
- La liquidazione del Centro benessere stragiudiziale, mediante offerta ai creditori del centro benessere di pagamento parziale dei debiti a saldo e stralcio.
- La ristrutturazione del debito del Centro benessere tramite cessione delle attrezzature ai creditori, o altra forma, che sarà formulata nella proposta presentata al Tribunale.
- L’attribuzione dei beni del Centro benessere ad un assuntore del concordato che garantisca il pagamento dei creditori in relazione alla proposta presentata.
- La suddivisione dei creditori del Centro benessere in classi secondo la posizione giuridica e interessi economici, che possono anche essere soddisfatte in percentuali diverse.


